(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 95 del
                          18 novembre 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                          Principi generali

   1.  La  Regione  del  Veneto, in armonia con la Costituzione e nel
rispetto  della  normativa europea in materia di politiche giovanili,
assumendo   la  partecipazione  e  l'informazione  ai  giovani  quali
obiettivi prioritari:
    a) riconosce i giovani come una risorsa della comunita';
    b)  riconosce  l'assunzione  di  responsabilita',  l'impegno,  la
socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e
la   solidarieta'  come  strumenti  per  la  crescita  del  benessere
individuale e della comunita';
    c)  garantisce  e  promuove l'esercizio della cittadinanza attiva
delle  donne  e  degli  uomini  in  giovane  eta'  e la loro autonoma
partecipazione   alle   espressioni  della  societa'  civile  e  alle
istituzioni regionali.