(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 95 del 18 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Principi generali 1. La Regione del Veneto, in armonia con la Costituzione e nel rispetto della normativa europea in materia di politiche giovanili, assumendo la partecipazione e l'informazione ai giovani quali obiettivi prioritari: a) riconosce i giovani come una risorsa della comunita'; b) riconosce l'assunzione di responsabilita', l'impegno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la solidarieta' come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunita'; c) garantisce e promuove l'esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane eta' e la loro autonoma partecipazione alle espressioni della societa' civile e alle istituzioni regionali.